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L'Italia non può usare la denominazione "cioccolato puro" Stampa E-mail
News - Unione Europea

cioccolato(26 novembre 2010)
"Cioccolato puro" non è una denominazione accettabile. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'Italia non può "mantenere due categorie di denominazioni di vendita" per lo stesso prodotto.

Questa doppia natura del cioccolato rischia di "indurre in errore il consumatore" e "ledere il suo diritto ad un'informazione corretta, imparziale ed obiettiva".

Secondo l'UE, quando il cioccolato contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao (detti sostitutivi), la denominazione resta immutata (cioccolato), ma l'etichettatura deve contenere, in grassetto, la specifica dizione: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Per i prodotti di cioccolato che contengono unicamente burro di cacao (caso dunque previsto dalla normativa), è possibile indicare sull'etichettatura tale informazione, purché sia corretta, imparziale, obiettiva e non induca in errore il consumatore.

La Commissione Ue aveva presentato un ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia, segnalando l'introduzione da parte della nostra normativa, della possibilità che la dicitura "cioccolato puro" venga aggiunta o integrata nelle denominazioni di vendita o sia indicata in altra parte dell'etichettatura dei prodotti che non contengono grassi vegetali sostitutivi.

Secondo Bruxelles, però, "il consumatore deve essere informato circa la presenza o meno nel cioccolato di grassi vegetali sostitutivi mediante l'etichettatura e non tramite l'impiego di una distinta denominazione di vendita".

Con la sentenza di ieri la Corte ha dato ragione alla Commissione stabilendo che "l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione". In questi casi, ricorda la Corte, lo stato "deve conformarsi alla sentenza senza indugio" e in caso contrario la Commissione può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie".
 

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