Buone Feste da Cia-FC
(23 dicembre 2011) La CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di Forlì-Cesena augura a tutti gli utenti di AgricolturaWeb un buon Natale e un felice 2012.
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(14 novembre 2011) Pronto il bando per finanziare la promozione dei prodotti biologici ai consumatori.
(23 settembre 2011) Dopo più di due mesi dall'approvazione della Legge 12 Luglio 2011 n. 106 è stato finalmente emanato ieri il decreto dell'Economia del 14 settembre 2011 che fornisce le indicazion...
| Abbonamento al servizio di trasporto pubblico |
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| Fiscale |
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Per fruire della detrazione Irpef sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico è necessario possedere e conservare, oltre al titolo di viaggio, una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati. In particolare, il biglietto di trasporto deve recare le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; b) descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti; d) numero progressivo; e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione. Inoltre, se il titolo di viaggio è nominativo, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta ed è necessario conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento. Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la predetta documentazione, la spesa si considera sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonchè ogni altra informazione utile a individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa) Se il titolo di viaggio non è nominativo, deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 47, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), resa dal contribuente in cui attesta che l'abbonamento è stato acquistato per se stesso o per un suo familiare a carico. Fonte Fisco Oggi (31 marzo 2009) |