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Tassazione delle indennità risarcitorie: Sentenza della Cassazione Stampa E-mail
Fiscale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6754/2010, ha precisato che qualora il risarcimento erogato sia destinato a indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente) e abbia, quindi, una funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non va assoggettata a tassazione.

Ne deriva che gli indennizzi non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, nel caso in cui non abbiano una funzione sostitutiva o integrativa della mancata percezione di redditi di lavoro o del mancato guadagno (c.d. lucro cessante).

In via di principio le somme risarcitorie del danno emergente non sono imponibili ai fini dell'Irpef, a patto che il danno morale/patrimoniale correlato all'erogazione dell'indennità sia accertato nei fatti. A tale proposito, la lesione del patrimonio fisico o morale del dipendente va accertata caso per caso con l'esame della documentazione prodotta dall'interessato (ad esempio mediante il riscontro con perizie mediche nell'ipotesi di danni psico fisici).

Fonte Seac Info (26 marzo 2010)

 

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