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Agriturismo: è possibile detrarre i costi e l'IVA della piscina. Stampa E-mail
Fiscale

(23 marzo 2009)
Via libera da parte dell'Agenzia delle Entrate alla detrazione dell'Iva sulle spese sostenute da un agriturismo per la costruzione di una piscina se questa è strumentale allo svolgimento di tale attività, possiede le caratteristiche tecniche previste dalla legge e se l'azienda ha optato per il regime ordinario.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, inoltre, sempre se l'azienda adotta il regime ordinario, i costi sostenuti sono deducibili e possono essere ammortizzati se la piscina è realizzata su un terreno di proprietà dell'impresa agrituristica.

La risoluzione n. 65/E del 16 marzo, ha chiarito che una azienda agrituristica che realizzasse, all'interno della propria struttura, una piscina a uso dei clienti, potrà detrarre l'Iva sui costi sostenuti per la costruzione della piscina e potrà dedurre i costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ovviamente ciò è possibile solo ad alcune condizioni.
L'impresa agrituristica può detrarre l'Iva solo ha optato per il regime ordinario.
Le aziende agrituristiche, infatti, in base alla legge 413/1991, applicano un regime Iva forfetario, "...riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni...". In tale caso la detrazione dell'IVA è già insita nella forfetizzazione della detrazione.

In alternativa, è possibile optare per l'adozione del regime ordinario (con vincolo per tre anni), con effetti sia ai fini Iva che per le imposte dirette.

Per poter detrarre l'Iva, inoltre, la piscina deve essere utilizzata come bene strumentale per l'esercizio dell'attività agrituristica e deve possedere le caratteristiche tecniche previste dalle leggi regionali.

Stessi presupposti sono indispensabili per poter dedurre i costi al momento della determinazione del reddito dell'impresa agrituristica. In questo caso, però, occorre anche che la piscina sia costruita su un terreno di proprietà dell'agriturismo; solo così, infatti, può essere considerata bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell'impresa e quindi i relativi costi possono essere deducibili.

Se l'azienda, invece, realizza la piscina su un terreno di proprietà di terzi, le spese sono da inquadrare tra le "altre immobilizzazioni immateriali" e la piscina, poiché non è separabile dal terreno in cui è sita, non può essere considerata un bene ammortizzabile per chi l'ha realizzata. Di conseguenza, i relativi costi di costruzione rientrano tra gli oneri pluriennali disciplinati dall'articolo 108, comma 3, del Tuir.

 

 

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