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Deducibilità IRAP relativa a costo del lavoro: "Decreto salva-Italia" Stampa E-mail
Fiscale
Il c.d. "Decreto Salva-Italia", all'art. 2, comma 1, ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997.

Tale deduzione:

  • spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
    • le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
    • le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/97);
    • gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
    • le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
  • va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

Fonte Seac Info

 

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