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Nuova etichettatura olio d'oliva Stampa E-mail
News - Agricoltura

olive(16 giugno 2009)
Dal prossimo 1° luglio, in Europa, sarà obbligatorio indicare in etichetta l'origine degli oli vergini ed extravergini d'oliva. Vi ricordo che tale provvedimento lo Stato Italiano lo aveva introdotto fin dall'ottobre del 2007 e che era stato oggetto di una dura contrapposizione con la Commissione europea.

Nel documento si riporta: L'olio di oliva extra vergine può presentare differenze di gusto e qualità a seconda della provenienza geografica, a motivo degli usi agricoli e delle pratiche locali di estrazione e di taglio. Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rilevate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive del prodotto.

Con il Reg. Ce n. 182/2009 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 7.3.2009 serie L 63), d'ora in poi le nuove etichette dovranno indicare obbligatoriamente l'origine dell'olio in una delle seguente 4 soluzioni:

 

  1. Origine Stato membro o Origine Ue; quando sia le olive che la trasformazione delle stesse risultano provenienti da un unico Stato membro.
  2. Miscela di oli comunitari; quando si tratta di olio ottenuto dalla miscela di oli provenienti da Paesi dell'Ue.
  3. Miscela di oli non comunitari; nel caso di un olio ottenuto dalla miscela di oli provenienti da Paesi extracomunitari.
  4. Miscela di oli comunitari e extracomunitari; nel caso di un olio ottenuto dalla miscela di oli provenienti da Paesi comunitari e extracomunitari. 
È pertanto consentito utilizzare la dicitura "prodotto in Italia" a patto che le olive sia prodotte al 100% in Italia e molite in un frantoi localizzato in Italia.

 

Colgo l'occasione per ricordarvi le altre informazioni da inserire nell'etichetta dell'olio:

  • denominazione dell'olio
  • nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Ue. In genere tali indicazioni vengono fatte precedere da diciture quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed imbottigliato da..." , "confezionato da...", "distribuito da..." e simili. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede legale o sociale dell'operatore
  • la categoria dell'olio: per l'olio etra vergine d'oliva - Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
  • sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. 
  • lotto di confezionamento
  • volume nominale del prodotto (ad es. 0,75 l accompagnato dal simbolo). La capacità massima per gli imballaggi destinati al consumatore finale è di 5 litri che dovranno avere una chiusura ermetica.
  • data di preferibile consumo (da consumarsi preferibilmente entro la fine ...mese e anno)
  • le condizioni per la conservazione (conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore)
  • la raccomandazione "non disperdere nell'ambiente dopo l'uso"
  • altre indicazioni facoltative come:
    • " prima spremitura a freddo " e " estratto a freddo " sono riservate agli oli vergini ottenuti con processi estrattivi che non superano la temperatura di 27° C. I titolari dei frantoi dovranno fornire, per ogni partita di olive lavorate, una dichiarazione che indica i mezzi tecnologici istallati per garantire la veridicità delle dichiarazioni. N.B. la parola " estratto " potrà essere sostituita dalle parole "ottenuto" o "prodotto"
    • l'acidità potrà figurare solo se accompagnata dai valori dell' indice dei perossidi, del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici, ( K232, K270, Delta K ). I valori potranno essere seguiti dalla frase " valori massimi all'atto del confezionamento ". Chiunque intende riportare in etichetta l' indicazione dell'acidità e degli altri parametri previsti, dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per verificare la conformità del prodotto ai limiti indicati.

 

 

Tommaso Buffa

Associazione Agricoltura è Vita

Responsabile Ufficio
Qualità e Sicurezza alimentare

 

Commenti 

 
0 #2 Webmaster AgricolturaWeb 2009-06-24 11:07 Citazione ercaloe:
Vi faccio notare che il Reg. Ce n. 128/2009 è errato invece quello corretto è 182/2009, se potete correggetelo

ercole aloe


Grazie per la provvidenziale osservazione! Correggo immediatamente.
AgricolturaWeb ha bisogno di lettori attenti e competenti come lei.
Spero di risentirla su queste pagine.
Buona navigazione.
 
 
+4 #1 ercaloe 2009-06-23 20:59 Vi faccio notare che il Reg. Ce n. 128/2009 è errato invece quello corretto è 182/2009, se potete correggetelo

ercole aloe
 

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