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INAC: informativa in materia di lavoro e assunzione Stampa E-mail
News - Agricoltura

inaclogo(22 maggio 2009)
E' un periodo caldo per gli agricoltori e spesso nei campi ci si ritrova ad aver bisogno di alcune braccia in più rispetto al resto dell'anno.
Ecco del materiale informativo interessante in previsione del periodo di assunzioni per la raccolta di fragole e frutta.

In allegato è possibile consultare una circolare inps, in materia di valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che mira a fare chiarezza sulle varie possibilità di questa tipologia di assunzione.

Di seguito, invece, sono riportate una serie di domande frequenti, con relative risposte, in materia di previdenza, lavoro e assunzioni. 

1) Si possono assumere parenti e affini fino al quarto grado se in uno stato di famiglia diverso da quello del datore? E in tal caso, ci sono problemi per l'indennità di DISOCCUPAZIONE, MATERNITA' o per la PENSIONE?

Le prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. La dimostrazione dell'eventuale esistenza del rapporto di lavoro spetta alla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro medesimo, che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni: le prove devono essere precise e rigorose, cioè non è sufficiente che ci sia una regolare assunzione, una busta paga, e così via, ma occorre dimostrare che il familiare è soggetto al potere gerarchico dell'imprenditore e che effettivamente gli viene corrisposto quanto dovuto in base al contratto di lavoro.
Nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità;
Nell'ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti ed autonomi, la presunzione di gratuità non si applica, ma cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto, salvo che non si dimostrino sicuri elementi contrari.
Ovviamente, qualora sia dimostrata l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'ente previdenziale provvede alla cancellazione della posizione lavorativa e può recuperare le somme erogate a titolo di prestazioni temporanee quali DS e Maternità. La persona, qualora venga inquadrata d'ufficio come coadiuvante familiare, "recupera" come autonomo la copertura contributiva (dall'inizio della prestazione e comunque, in caso di retroattività, non oltre i periodi prescritti) e può tentare - ovviamente nel solo caso della maternità - di recuperare l'indennità dovutagli come lavoratrice autonoma.
 
2) Si può assumere la moglie?

La risposta è uguale a quella precedente, poiché il coniuge viene trattato alla stessa stregua di un altro familiare (anche perché, per lo più, è convivente).
 
3) Le società di persone possono assumere parenti e affini anche se nello stesso stato di famiglia?

Nelle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) il problema si pone sotto un duplice profilo:
a) l'assunzione da parte della società di familiari dei soci: l'Inps si regola con le stesse indicazioni del quesito 1;
b) assunzione da parte della società di soci della società stessa: l'assunzione non è esclusa, ma costituisce comunque un fatto eccezionale: un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed uno dei soci è configurabile nella sola ipotesi in cui il socio assunto presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, munito di supremazia, e sempreché la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale.
 
4) Può un'azienda assumere per dare solo qualche giornata se al parente/affine che fa parte dello stesso stato di famiglia manca appunto solo qualche giornata per la disoccupazione?

Domanda capziosa. Non importa il numero delle giornate di lavoro: quel che importa è se il rapporto di lavoro subordinato è effettivo o meno.
 
5) Un'azienda che sta sotto i 7.000 euro di volume di affari e che ha comprato i voucher, se volesse può assumere uno straniero, dato che secondo la procedura non è vincolata a chiamare solo pensionati e studenti?

I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". In ogni caso va ricordato che le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'INAC

 

 

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