Buone Feste da Cia-FC
(23 dicembre 2011) La CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di Forlì-Cesena augura a tutti gli utenti di AgricolturaWeb un buon Natale e un felice 2012.
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(14 novembre 2011) Pronto il bando per finanziare la promozione dei prodotti biologici ai consumatori.
(23 settembre 2011) Dopo più di due mesi dall'approvazione della Legge 12 Luglio 2011 n. 106 è stato finalmente emanato ieri il decreto dell'Economia del 14 settembre 2011 che fornisce le indicazion...
| INAC: informativa in materia di lavoro e assunzione |
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| News - Agricoltura |
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In allegato è possibile consultare una circolare inps, in materia di valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che mira a fare chiarezza sulle varie possibilità di questa tipologia di assunzione. Di seguito, invece, sono riportate una serie di domande frequenti, con relative risposte, in materia di previdenza, lavoro e assunzioni. 1) Si possono assumere parenti e affini fino al quarto grado se in uno stato di famiglia diverso da quello del datore? E in tal caso, ci sono problemi per l'indennità di DISOCCUPAZIONE, MATERNITA' o per la PENSIONE? Le prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. La dimostrazione dell'eventuale esistenza del rapporto di lavoro spetta alla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro medesimo, che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni: le prove devono essere precise e rigorose, cioè non è sufficiente che ci sia una regolare assunzione, una busta paga, e così via, ma occorre dimostrare che il familiare è soggetto al potere gerarchico dell'imprenditore e che effettivamente gli viene corrisposto quanto dovuto in base al contratto di lavoro. La risposta è uguale a quella precedente, poiché il coniuge viene trattato alla stessa stregua di un altro familiare (anche perché, per lo più, è convivente). Nelle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) il problema si pone sotto un duplice profilo: Domanda capziosa. Non importa il numero delle giornate di lavoro: quel che importa è se il rapporto di lavoro subordinato è effettivo o meno. I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". In ogni caso va ricordato che le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'INAC
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