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News - Agricoltura

inaclogo(24 aprile 2009)
La legge n.33 del 9 aprile 2009 (riguardante le modifiche agli ammortizzatori sociali) con specifico riguardo alle attività agricole, prevede che le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado (precedentemente erano parenti ed affini sino al terzo grado) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le specie di mantenimento e di esecuzione dei lavori, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo e subordinato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sugli aspetti previdenziali, rivolgersi all'INAC 

 

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