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Pubblicate le istruzioni per la ruralità degli immobili Stampa E-mail
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Venerdì 23 Settembre 2011 17:35
rurale(23 settembre 2011)
Dopo più di due mesi dall'approvazione della Legge 12 Luglio 2011 n. 106 è stato finalmente emanato ieri il decreto dell'Economia del 14 settembre 2011 che fornisce le indicazioni operative per permettere a migliaia di possessori di fabbricati rurali accatasti al Catasto Edilizio Urbano di ottenere la conversione nella categoria catastale A/6 di tutti i fabbricati che presentino requisiti di ruralità.

Ciò che è paradossale è che il decreto è stato pubblicato ieri 22 settembre 2011 e la scadenza dell'adempimento è il 30 settembre 2011.

Come si ricorderà tutto nasce da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (C. Cass. SS.UU. n. 18565 e n. 18570 del 2009) la quale affermava che i fabbricati accatastati al Catasto Edilizio Urbano per essere considerati rurali dovevano essere classificati nella categoria catastale A/6 se abitativi e D/10 se strumentali stravolgendo anni e anni di interpretazioni sul tema basate sul solo rispetto delle condizioni poste dall'art. 9 D.L. 557/93.

In sostanza secondo la Suprema Corte il fabbricato, se accatastato al Catasto Edilizio Urbano, era rurale solo se inserito nelle due categorie catastali sopra richiamate. Al contrario un fabbricato che, avendone titolo, era ancora iscritto al catasto terreni con la dicitura "fabbricato rurale" per essere riconosciuto tale doveva rispettare "solo" i requisiti di ruralità di cui al sopra citato art. 9 D.L. 557/93.

Tale sentenza fu osteggiata non solo da tutto il mondo agricolo ma anche dalla stessa Agenzia del Territorio che riteneva alquanto bizzarre le sentenze della Suprema Corte soprattutto se si pensava che la categoria catastale A/6 (per gli abitativi) era in disuso dal 1992 e quella D/10 era stata introdotta solo dal 1998.

Nonostante ciò alcuni Comuni hanno iniziato un'azione di recupero dell'ICI verso quei fabbricati che, ancorchè rurali in quanto rispettosi delle condizioni previste dal citato art. 9, non erano classificati in categoria catastale A/6 (per gli immobili abitativi) o D/10 (per gli immobili strumentali).

Per cercare di mettere fine a questo contenzioso (che spesso veniva risolto favorevolmente per il contribuente) il legislatore, con la L. 12/07/2011 n. 106 art. 7 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ha pensato di dare "l'opportunità" ai possessori di fabbricati rurali di chiedere la variazione della categoria catastale posseduta in A/6 o D/10.

Al fine di permettere tale operazione era necessaria l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'Economia (quello pubblicato ieri per l'appunto) che definisse le modalità di compilazione della domanda e dell'autocertificazione di possesso dei requisiti di ruralità nei 5 anni precedenti (ovvero dal 1/1/2006).

La modulistica, pubblicata da ieri all' indirizzo http://www.agenziaterritorio.it/?id=9782, dovrà essere compilata dal possessore dell'immobile il quale dovrà allegare l'autocertificazione del possesso dei requisiti di ruralità nei 5 anni precedenti. In caso l'immobile sia utilizzato da un affittuario/comodatario sarà necessario acquisire l'autocertificazione di quest'ultimo che attesti il possesso dei requisiti di ruralità nel quinquennio.

Allo stesso modo se il fabbricato è venuto in possesso da meno di 5 anni (es. acquisto) bisognerà allegare l'autocertificazione da parte del vecchio possessore (o di un suo erede) per il periodo che manca al compimento del quinquennio.

Ovviamente la Ns. Organizzazione si sta attivando ai massimi livelli per ottenere, in primo luogo una proroga che sembra quanto meno un atto dovuto e di rispetto nei confronti della categoria e senza la quale si rischia di non consentire a migliaia di agricoltori di far valere un diritto acquisito da anni, ed in secondo luogo per ottenere una modifica della norma che rischia di far pagare al
contribuente oneri impropri oltre che aumentare la burocrazia che si dice voler snellire.

 

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