La riforma dei seminativi: aspetti essenziali
Nel settore dei cereali, i prezzi interni rimangono in media ancora superiori ai prezzi mondiali. Questa situazione rende assai difficile l'esportazione dei cereali europei o dei loro prodotti trasformati senza l'aiuto di sovvenzioni (le "restituzioni") che compensino gli esportatori della differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato europeo e il prezzo di vendita sui mercati mondiali. Le esportazioni sovvenzionate sono soggette a limiti annui in volume e in valore nel quadro degli impegni internazionali assunti dall'Unione nei confronti dell'OMC.
Un allineamento dei prezzi comunitari su quelli del mercato mondiale dovrebbe dunque permettere di esportare senza sovvenzioni, e dunque senza massimale quantitativo. I prodotti comunitari potranno in tal rnodo beneficiare delle opportunità di un mercato mondiale il cui volume di scambi dovrebbe, a medio termine, espandersi in maniera significativa.
L'aumento della competitività della produzione interna di cereali dell'UE rispetto ai prodotti importati consentirà inoltre di mantenere ad un livello elevato, se non di aumentare, gli sbocchi nel settore dell'alimentazione animale.
Quanto ai semi oleosi, il progressivo allineamento dei pagamenti per ettaro su quelli previsti per i cereali, unicamente al ritiro dei seminativi dalla produzione, priverà, a lungo termine, questi pagamenti del loro carattere specifico consentendo in tal modo lo svincolo dei produttori dai limiti in ettari previsti dall'accordo di Blair House.
Le nuove modalità
La decisione principale consiste in una riduzione del 1 5% del prezzo d'intervento per i cereali, in due tappe, con un aumento progressivo degli aiuti diretti.
Cereali
Il prezzo d'intervento (pari attualmente a 119,19 euro/t) passerà a 110,25 euro/t per la campagna 2000/2001 (la campagna cerealicola ha inizio il 1° luglio) e a 101,31 euro/t per la campagna 2001/2002. Un'ulteriore riduzione dei prezzi d'intervento, unita ad un adeguamento dell'aiuto, sarà eventualmente decisa in funzione dell'andamento del mercato. Parallelamente, gli aiuti diretti sono portati dall'attuale livello di 54,34 euro a 58,67 e quindi 63 euro per tonnellata di resa regionale storica dei cereali (per ottenere il versamento per ettaro, tale importo deve essere moltiplicato per la resa di riferimento determinata nei piani di regionalizzazione redatti dagli Stati membri). Il principio delle maggiorazioni mensili è mantenuto; esse sono applicabili per sette mesi, da novembre a maggio, e ammontano attualmente a 1 euro/t/mese.
Infine, poiché per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il frumento duro la nozione di "qualità tipo" era divenuta obsoleta, il relativo regolamento è stato abrogato. La Commissione continuerà tuttavia a definire i criteri minimi per l'ammissibilità dei cereali all'intervento (tasso di umidità, di impurità, ecc.).
Semi oleosi
L'importo di base per il versamento dell'aiuto diretto per ettaro, espresso in euro per tonnellata di resa regionale storica dei cereali, sarà ricondotto, in tre fasi, al livello di quello per i cereali e per il set-aside: esso ammonterà dunque a 81,74 euro/t per il 2000/2001, a 72,37 euro/t per il 2001/2002 e a 63 euro/t a partire dal 2002/2003. Il passaggio a quest'ultimo importo, che consentirà la fissazione di un aiuto unico per i cereali, i semi oleosi e il set-aside, dipenderà tuttavia dalle conclusioni di una relazione che la Commissione dovrà presentare al Consiglio. Nel corso del periodo transitorio, gli Stati membri che avevano scelto di calcolare l'aiuto al settore a partire dalla resa regionale storica dei semi oleosi potranno continuare a farlo, stabilendo gli importi di base mediante l'applicazione di un coefficiente di 1,95 (che corrisponde al rapporto tra le rese medie storiche dei cereali e dei semi oleosi). Infine, le disposizioni dell'accordo di Blair House, che prevedono una riduzione dell'aiuto in caso di superamento delle superfici, resteranno applicabili nel corso del periodo 2000-2002 senza che l'importo di base effettivamente versato possa scendere al di sotto dell'importo fissato per il cereali e il set-aside.
Set-oside
Il tasso di base del set-aside obbligatorio per il 2000-2006 è stato fissato al 10%; esso potrà essere ulteriormente modificato in funzione delle condizioni del mercato. Come avviene attualmente, i produttori che lo desiderano potranno ritirare dalla produzione più del 10% delle superfici ("set-aside volontario"), fino a un massimo la cui definizione spetta agli Stati membri. In tutti i casi, l'aiuto per ettaro per il set-aside è lo stesso concesso per la coltivazione dei cereali.
Aiuti per ettaro per diversi prodotti
Le modalità degli aiuti per ettaro restano nel complesso immutate, così come i piani di regionalizzazione precedentemente stabiliti dagli Stati membri (segnatamente a partire dalla nozione di superficie di base e di resa media nazionale storica). La distinzione tra colture irrigue e aridocolture resta possibile, come pure quella tra granturco e altri cereali. E' invece definitivamente soppresso il set-aside straordinario. E' stato inoltre modificato il periodo di pagamento degli aiuti, sinora compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre; il nuovo periodo si estenderà dal 16 novembre al 31 gennaio.
Per quanto riguarda la Finlandia e talune zone della Svezia, è stata decisa una misura speciale per i semi oleosi e per i cereali a partire dal 2000: si tratta di un premio supplementare forfettario di 19 euro per tonnellata di resa regionale storica dei cereali, versato per tener conto delle rese ridotte e delle particolari condizioni climatiche di questi paesi, che comportano spese supplementari di essiccatura dei chicchi.
Frumento duro
Il supplemento forfettario di aiuto per ettaro resta immutato a 344,5 euro/ha per le zone tradizionali e a 138,9 euro/ha per le altre zone, entro il limite delle superfici massime garantite già fissate per Stato membro e a condizione che vengano utilizzate sementi certificate.
Piante proteiche
Il pagamento per tonnellata di resa regionale storica dei cereali passa a 72,50 euro a partire dal 2000.
Lino da olio
Il pagamento compensativo per tonnellata di resa regionale storica dei cereali passerà a 88,26 euro nel 2000, a 75,63 euro nel 2001 e a 63 euro dopo il 2001.
Granturco
La possibilità di fissare rese specifiche e superfici di base per il granturco è mantenuta. Nelle regioni interessate viene dunque operata una distinzione tra la resa "granturco", le rese "altri cereali" e la resa "tutti i cereali".
Insilato verde
Nelle regioni in cui il granturco non viene coltivato, le superfici investite a foraggi destinati all'insilamento possono altresì beneficiaredell'aiuto per ettaro fissato per i cereali alle stesse condizioni, ossia entro i limiti di una superficie di base specifica.
Superfici irrigue
E' stata mantenuta la possibilità di fissare rese specifiche, in funzione di una superficie di base, per il calcolo degli aiuti per ettaro, per tener conto delle considerevoli differenze di resa delle superfici irrigue.
Fecola di patate
Benché le superfici coltivate a patate non beneficino del regime per i seminativi, la fecola di patate rientra in questa orga- nizzazione comune dei mercati poiché viene utilizzata in sostituzione dell'amido ottenuto dai cereali. Il regime riformato prevede una diminuzione del prezzo minimo per tonnellata, che passa a 194,05 euro nel 2000 e a 178,31 euro a partire dal 2001, fatta salva anche in questo caso un'eventuale decisione di ulteriore diminuzione in funzione dell'andamento del mercato. Parallelamente, il pagamento al produttore per tonnellata di patate necessaria per produrre 1 tonnellata di fecola passa a 98,74 euro nel 2000 e a 110,54 euro a partire dal 2001. I pagamenti saranno effettuati unicamente sulla base di contratti di coltivazione tra coltivatori di patate e produttori di amido, nei limiti del contingente nazionale.
Piccoli produttori
Le disposizioni riguardanti i piccoli produttori sono rese maggiormente flessibili. Coloro che hanno presentato una domanda di aiuto equivalente a quello previsto per la produzione di un quantitativo inferiore a 92 t di cereali (corrispondente a una superficie compresa tra 12 e 30 ettari, a seconda delle regioni) continuano ad essere esentati dal set-aside obbligatorio. Qualora lo desiderino a motivo della loro situazione specifica, essi potranno invece beneficiare del set- aside volontario. Inoltre, a partire dal 2000 essi potranno accedere anche ai pagamenti specifici per i semi oleosi, le piante proteiche, il lino da olio e il granturco.
Ambiente
Gli Stati membri dovranno adottare le misure ambientali che ritengono necessarie e definire adeguate sanzioni in caso di inadempienza. In particolare, essi potranno mettere in pratica il principio di compatibilità ecologica degli aiuti alla superficie, subordinandone la concessione al rispetto di requisiti generali o specifici di tutela ambientale. 1 fondi rimasti inutilizzati potranno essere destinati, fra l'altro, a misure agroambientali.
Il nuovo regolamento in materia di sviluppo rurale prevede inoltre che le misure agroambientali figurino in tutti i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri in funzione delle loro priorità; gli agricoltori che in quest'ottica accettino di sottoscrivere un contratto quinquennale riceveranno un pagamento calcolato in funzione delle spese supplementari sostenute e delle perdite di reddito subite. Viene confermato che queste misure potranno essere applicate per il girasole e la colza primaverile.
Esportazioni e importazioni
Le previsioni circa la domanda mondiale a medio termine lasciano sperare in un certo recupero dei mercati mondiali, il che consente di delineare buone prospettive di tenuta dei mercati e di livello medio dei prezzi. Per i cereali, e nel rispetto delle norme fissate dagli accordi internazionali, vengono mantenuti il sistema di calcolo dei dazi all'importazione e il meccanismo delle restituzioni all'esportazione, nonché la possibilità di imporre tasse all'esportazione come misura eccezionale di salvaguardia. Si vogliono in tal modo evitare distorsioni troppo brusche in caso di stravolgimento del mercato, all'interno come all'esterno dell'Unione.
Impatto economico
I prezzi mondiali più allettanti a medio termine consentiranno ai produttori europei di partecipare in maniera più dinamica agli scambi mondiali, nell'ambito dei quali la domanda dovrebbe aumentare nel corso del periodo di applicazione dell'Agenda 2000. La riforma costituisce altresì un segnale economico che sprona l'intera filiera agricola, in particolare gli stessi produttori, a perseguire il miglioramento della redditività unitaria delle produzioni. Ciò richiederà una razionalizzazione delle tecniche produttive e delle strutture agricole, una costante assimilazione e integrazione dei progressi tecnici e dei risultati della ricerca, nonché lo sfruttamento di nuovi sbocchi, il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi di produzione.
A più breve termine, l'attuazione progressiva della riforma, unita a un tasso di set-aside del 1 0% inteso a contenere l'aumento delle scorte d'intervento, dovrebbe garantire un buon adeguamento congiunturale e facilitare l'equilibrio del mercato.
Semplificazione
La riforma della PAC comporta una serie di elementi di semplificazione. Nel settore dei seminativi, si tratta in particolare della soppressione del "set-aside straordinario', dell'abbandono delle superfici di base individuali e della semplificazione dei pagamenti compensativi per i semi oleosi. La gestione di tutti i seminativi sarà inoltre affidato ad un unico comitato.

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