Lo Struzzo in Emilia-Romagna Stampa E-mail
Aree Tematiche - Zootecnia

Solo recentemente lo struzzo è entrato nel numero delle specie di interesse zootecnico per il nostro paese e, dopo un primo periodo caratterizzato dai necessari assestamenti, sembra destinato, tra alti e bassi, a consolidare la sua presenza in termini seri, potendo contare su numerosi pregi.

É un animale a triplice attitudine produttiva: viene infatti allevato in primis per la produzione di carne (rossa, molto magra, ricca di proteine, con un tasso di colesterolo bassissimo) , in seconda battuta per la pelle e per le piume, sottoprodotti che vengono utilizzati in campo ornamentale o per la produzione di oggetti di pelletteria.

Un animale molto versatile, tanto da fargli meritare il paragone con il maiale.

È forse l’affinità tra struzzi e suini la ragione per cui gli allevatori Emiliano-Romagnoli sembrano essere culturalmente predisposti a trattare con facilità queste specie di animali. Oltre ad essere famosa per i suoi allevamenti di maiali, l’Emilia-Romagna si pone infatti al secondo posto tra le regioni per numero di allevamenti di struzzi e tra le prime come numero di capi presenti.

Legislazione vigente

Premesso che l’allevamento dello struzzo è sottoposto alle norme generali che regolano ogni attività zootecnica, negli ultimi anni sono state emanate alcune normative specifiche, con particolare riferimento alle importazioni e alla macellazione:

  • Ordinanza ministeriale del 6 giugno 1992 e del 24 ottobre 1992, relative alla "Norme per l’importazione di animali vivi e uova della specie Struthio camelus australis".
  • Circolare n° 46 del Ministero della Sanità del dicembre 1993, precisa che il commercio di carni di struzzo è regolato dai D.P.R. 558 e 559 del 30 Dicembre 1992, mentre per la macellazione si precisa che gli struzzi in quanto uccelli devono essere macellati in strutture apposite secondo le norme del D.P.R 503 del 8 Giugno 1982.
  • Decreto del 21 Luglio 1995, regolamenta l’importazione da paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori (ratiti).
  • D.P.R. 364 del 17 Maggio 1996: recante modificazioni al D.P.R. 559 ed inserisce nell’elenco delle specie di selvaggina di cui è consentita la macellazione, anche lo struzzo.

In base alle seguenti norme, la macellazione dello struzzo è permessa purché avvenga in appositi macelli:

  • Circolare del Ministero della Sanità N°3 del 9 Marzo 1998: Linee di indirizzo e coordinamento per la produzione e commercializzazione delle carni di uccelli corridori (ratiti) ai sensi del DPR 559.

Modifica la definizione delle carni di selvaggina di allevamento, facendovi rientrare anche le carni degli uccelli corridori (ratiti) di allevamento e detta le linee di indirizzo per quanto riguarda le strutture di macellazione e l’igiene della produzione di dette carni.
In base a tale normativa, la macellazione degli struzzi è possibile sia negli impianti conformi alla direttiva 711118/CEE (recepita con D.P.R. 8/6/82, n. 503): macelli per volatili da cortile, che negli impianti conformi alla direttiva 64/433/CEE (recepita con D.L.vo 18/4/94, n. 286) : macelli per carni rosse.

  • Direttiva 92/65 del 13 Luglio 1992, stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni all´interno della comunità di animali tra cui i ratiti.
  • Decisione della Commissione 96/659/CE del 22 novembre 1996 (modificata nel 27 Febbraio 1997), reca le misure di protezione relative alla Febbre Emorragica del Congo e della Crimea in Sud Africa.
  • 2001/396/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, che modifica la decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento, per quanto riguarda le importazioni di carni di ratiti
  • 2001/751/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2001, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l’importazione dai paesi terzi di ratiti vivi
  • 2002/789/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la decisione 2001/751/CE per quanto riguarda le importazioni di ratiti vivi e relative uova da cova dal Botswana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3671]

Decreto 11 febbraio 2003 , relativo alla "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d’allevamento e dei ratiti"